TRAPIANTI: donazione di organi o esproprio statale dei corpi umani?
Breve analisi critica del disegno di legge in discussione


Il disegno di legge sul consenso alla donazione di organi approvato il 30 novembre 1995 dal Senato della Repubblica, modificando la vigente legge n. 644 del 2 dicembre 1975, stabilisce che le Unità Sanitarie Locali inviino ad ogni cittadino italiano la richiesta di pronunciarsi, entro 90 giorni, sulla disponibilità a donare i propri organi in caso di morte; ma qualora egli non risponda, il suo silenzio verrà interpretato ai sensi di legge come un implicito assenso: “La mancata espressione di manifestazione di volontà equivale ad assenso alla donazione” (articolo 2, comma 4).
Come valutare la normativa proposta? Essa appare illecita sia moralmente che giuridicamente. In tale materia, infatti, è inammissibile proprio il principio su cui si basa: quello del “silenzio-assenso”, forma ipocrita di far valere la regola del “consenso presunto”. Ricordiamo infatti che la presunzione di consenso è ammissibile solo nei casi in cui permette alla parte in causa più debole (il singolo cittadino) di ottenere o difendere un diritto o beneficio dalla parte in causa più forte (l’autorità). All’opposto, nel nostro caso la presunzione di consenso viene a sostenere le pretese dell’autorità sanitaria a danno della libertà del cittadino, costituendo quindi un metodo prevaricatore degno di uno Stato totalitario, non di uno Stato di diritto.

Ammettere che lo Stato, nel caso di mancato pronunciamento del cittadino, possa presumerne l’assenso alla donazione di organi, significa presupporre alcuni gravi princìpi ben precisi:

- Primo, s’insinua che l’autorità statale possa imporre al cittadino di pronunciarsi obbligatoriarnente su un tema così personale e delicato come quello della donazione di organi. Bisogna invece obiettare che lo Stato non può obbligare l’individuo a pronunciarsi sulla destinazione del proprio corpo. Tale destinazione, per diritto di natura, è materia rientrante nel campo strettamente personale del singolo, non coinvolge il bene comune della società, e quindi non cade, di norma, sotto la giurisdizione dell’autorità. È peraltro evidente che il pronunciamento sulla donazione, pur potendo essere sollecitato dall’autorità per gravi motivi, deve in ogni caso restare facoltativo e quindi non può assolutamente essere reso obbligatorio per legge, come se costituisse una sorta di dovere sociale.

- Secondo, s’insinua che l’individuo non abbia diritto di disporre del proprio corpo (a meno che non lo rivendichi espressamente di fronte all’autorità sanitaria); questo diritto apparterrebbe infatti allo Stato, che potrebbe destinare i corpi umani a scopi di “pubblica utilità”; all’individuo viene quindi implicitamente sottratta la potestà sul proprio corpo, per cui si deve parlare non di “donazione di organi”, bensì di esproprio di corpi. Bisogna invece obiettare che, di norma, lo Stato non può avanzare nessuna pretesa di determinare il destino del corpo umano, nemmeno rivendicandone il cadavere; fanno eccezione a questa regola solo i particolari e rari casi già previsti per legge da esigenze di sanità e di giustizia (ad esempio, per motivi d’igiene pubblica o per riscontro diagnostico richiesto dalla Magistratura).

- Terzo, si pretende che la famiglia del defunto non abbia nessun effettivo diritto in merito alla destinazione del cadavere del parente; con la normativa proposta, infatti, i familiari potranno far valere il loro parere solo nei rarissimi casi in cui sia impossibile documentare il “pronunciamento” del defunto (articolo 8, comma 2). Bisogna invece obiettare che la cura del cadavere spetta di diritto non allo Stato ma alla famiglia legittima, che può rivendicare ragioni non solo affettive ma anche giuridiche riguardo la destinazione del congiunto. Pertanto, la donazione di organi “può anche diventare illecita se viola i diritti e i sentimenti dei terzi cui spetta la cura del cadavere”, per cui “non dovrebbe essere permesso ai medici di intraprendere asportazioni o altri interventi su un cadavere, senza un accordo con coloro che ne sono i depositari”, cioè con i parenti prossimi (PAPA PIO XII, discorso del 14. 5. 1956).

- Quarto, la normativa proposta viola la (tanto decantata) regola della par condicio. Da una parte, infatti, il cittadino che vorrà donare gli organi avrà la garanzia che la sua scelta venga rispettata, in quanto nemmeno i familiari potranno contrastarla; dall’altra, invece, il cittadino che preferirebbe non donarli sarà privo di pari garanzia, in quanto basterà che non gli pervenga la richiesta, o che il suo rifiuto non arrivi a destinazione, o venga perduto dalle USL, perché il suo corpo venga automaticamente destinato al prelievo. A rigore di giustizia, la regola che impone di rispettare la scelta di donare gli organi dovrebbe parimenti imporre di garantire il rifiuto di donare, anche se espresso col semplice silenzio.

Ribadiamo che è lo stesso metodo del “silenzio-assenso” a risultare illecito, in quanto impedisce al cittadino di fare una scelta veramente consapevole e libera, contravvenendo quindi al principio etico-sanitario del “consenso responsabile”.

Il Codice di Deontologia Medica (articoli 39, 40, 41), infatti, stabilisce che il paziente (e quindi anche il donatore) ha diritto di prendere una decisione adeguata alla propria dignità di persona intelligente e libera, per evitare di trovarsi a subire situazioni che non ha effettivamente scelto; commentando il Codice, il dr. Roberto Salvinelli (coordinatore del Dipartimento di Scienze Medico-Legali dell’ Università di Siena) precisa che gli interventi chirurgici sul corpo umano sono autorizzati solo se il paziente ha espresso un consenso esplicito ed anzi scritto: “Il paziente dovrà essere messo in grado di esercitare correttamente i suoi diritti, e quindi di formarsi una volontà che sia effettivamente tale, rispetto alle alternative che gli vengono proposte; (...) il consenso informato in forma scritta è dovere morale in tutti i casi in cui si rende opportuna una manifestazione inequivoca e documentata della volontà del paziente” (cfr. voce “Consenso”, in Dizionario di Bioetica, a cura dell’Istituto Siciliano di Bioetica, Edizione Dehoniane, Bologna 1994, p. 181).

Anche il documento europeo di ontologia medica, approvato il 6 gennaio 1987 dal Congresso degli Ordini Medici dell’Unione Europea, ha dichiarato che ogni forma di dissenso dalla donazione va rispettata, per cui al “consenso presunto” è preferibile il consenso esplicito.

Il Comitato Nazionale di Bioetica, nel suo documento su Informazione e consenso all’atto medico (20 giugno 1992), conferma che “il consenso del paziente (...) non può presumersi da parte del medico. (...) La manifestazione di volontà del paziente capace non può dunque essere in alcun modo surrogata”, ad esempio mediante gli automatismi del “consenso-assenso”; “perché sia valido, il consenso dell’interessato dev’essere personale, specifico e consapevole; (...) il consenso informato in forma scritta è dovere morale in tutti i casi in cui, per le particolarità delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, si rende opportuna una manifestazione inequivoca e documentata della volontà del paziente” (pp. 9, 16, 32).

Orbene, se questa regola vale per una semplice richiesta di operazione chirurgica, a maggior ragione deve valere per la donazione di organi. (Resta quindi incomprensibile come questo stesso Comitato Nazionale di Bioetica, in un suo successivo documento sulla donazione di organi, abbia invece ammesso il principio del “silenzio-assenso”).

Infine, il Catechismo della Chiesa Cattolica, al § 2296, afferma che “il trapianto di organi non è moralmente accettabile se il donatore, o i suoi aventi diritto, non hanno dato il loro esplicito consenso”.

Né si dica che questa procedura prevaricatrice sia giustificata per il fatto di essere preparata da una capillare opera d’informazione. La giusta opera d’informazione sul tema, infatti, viene ostacolata proprio dal metodo del “silenzio-assenso”, che:

1. impedisce la corretta informazione del cittadino, al quale verranno esposte solo le ragioni della donazione di organi, mentre probabilmente gli verranno slealmente nascoste le opposte ragioni (morali, giuridiche, sanitarie), non meno valide, che evidenziano gli oggettivi pericoli provocati dalla vigente procedura per l’espianto (morte presunta, morte anticipata, predazione di organi, profanazione di cadaveri, etc.);

2. impedisce quindi che il cittadino possa fare una scelta veramente consapevole e responsabile sulla destinazione del proprio corpo, dato che punta non tanto sul convincimento del singolo quanto sulla sua disattenzione o pigrizia o ignoranza; ad esempio, non può certo essere definita una decisione consapevole e responsabile quella che verrà presa dalle numerose persone che, per vari motivi (ignoranza, superficialità, spensieratezza giovanile, disinteresse, fastidio burocratico, scaramanzia, labilità psicologica, etc.) non si pronunceranno sulla richiesta di donazione, e che pertanto verranno inseriti automaticamente nell’elenco dei “donatori”; inoltre, non sono previste garanzie per scongiurare il rischio di un’arbitraria presunzione di consenso nei casi in cui l’interessato resti incolpevolmente ignaro della procedura;

3. mette il cittadino in una situazione della quale non ha piena coscienza e che quindi non ha liberamente scelto, per cui il destino del proprio corpo verrà consegnato all’automatismo anonimo e burocratico dell’autorità sanitaria; la dignità dell’individuo viene così sacrificata all’idolo dell’ “emergenza-donazioni”;

4. costituisce un vero e proprio abuso di potere, come è stato rilevato dal cardinale Ersilio Tonini: “all’origine del tramutamento del silenzio in assenso si può vedere un chiaro abuso di potere; ci si arroga il potere di sostituire la volontà dello Stato a quella del singolo, dando per supposta una delega del soggetto che non fu mai pronunciata” (cfr. Avvenire, 22 gennaio 1996). L’abuso viene messo in luce dalla contraddizione in cui cade lo stesso legislatore, che, da una parte, riconoscendo di non avere diritto di disporre degli organi del cittadino, ne chiede il consenso, mentre dall’altra, se tale consenso non viene espresso in alcun modo, lo presuppone come se gli fosse dovuto per legge.

Non va dimenticato inoltre che il principio del “silenzio-assenso” è viziato d’incostituzionalità in quanto contraddice l’art. 32 della Costituzione; lo ha ammesso la stessa relatrice sen. Alberti Casellati, dichiarando in un’intervista che “la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha espresso parere contrario: infatti, in nome della solidarietà, si andrebbe contro i diritti inviolabili dei cittadini” (cfr. “L’Informazione”, 14. 2. 1995).

La donazione di organi - moralmente lecita solo se evita di attuarsi mediante forme di eutanasia - è veramente una donazione se avviene per scelta libera e consapevole del proprietario degli organi o dei tutori del cadavere. Con la procedura del “silenzio-assenso”, invece, la donazione verrà degradata ad atto obbligatorio in quanto “socialmente dovuto” e per giunta imposto dallo Stato mediante meschine omissioni, dissimulazioni, scorciatoie, trucchi.

Ben lungi dal favorire la “cultura della donazione”, questa procedura scorretta e prevaricatrice finirà col minare la credibilità dell’autorità sanitaria fomentando una diffusa e giustificata diffidenza verso il personale medico, che verrà facilmente sospettato di approfittarsi delle scorciatoie offerte dalla normativa per favorire quel commercio di organi che si pretende di voler in tal modo prevenire.

Questi sospetti vengono fin d’ora fomentati dal fatto che, nonostante le richieste avanzate in senso contrario, la normativa proposta prescrive pene veramente blande per chi non rispetterà le procedure (articolo 5: “con la reclusione da sei mesi a tre anni e con interdizione dall’esercizio della professione sanitaria fino a due anni”). A questo punto appare evidente che l’automatismo della donazione è stato elaborato apposta per rendere ancor più permissiva la già inquietante procedura del prelievo di organi prevista dalla vigente legge sui trapianti. In una lettera inviata nel 1993 ai parlamentari (cfr. “Famiglia Domani flash”, a. VI, n. 6), la nostra Associazione sollevò precise obiezioni a questa legge, evidenziando l’assurdità di un pronunciamento statale che non solo pretende di stabilire per legge il momento della morte, ma per giunta lo stabilisce in base a parametri strettamente materialistici e utilitaristici individuandolo nella “morte cerebrale”, criterio scientificamente dubbio (e difatti contestato da non pochi medici) scelto unicamente per facilitare l’espianto di alcuni organi che richiedono di essere prelevati quando il “donatore”, pur non dando più segni di attività cerebrale, ha però ancora in atto le altre funzioni vitali.

Le obiezioni che allora sollevammo ritornano oggi rafforzate, confermandoci nel fatto che, attraverso l’esproprio statale dei corpi umani, la politica sanitaria va orientandosi verso la legalizzazione dell’eutanasia.

La verifica di questo sospetto è presto fatta: l’ “emergenza-trapianti” riguarda solo poche migliaia di malati; per risolverla, quindi, basterebbe un’efficace e capillare campagna di sensibilizzazione che convincesse molte persone a proporsi (esplicitamente e per scritto) come donatori.

Ma allora, perché mai varare una legge che richiederà un mastodontico e complicato meccanismo burocratico che registri milioni di “donatori presunti” e ipotechi milioni di organi, molti dei quali inutilizzabili? Non sarà che questa procedura mira in realtà a ben altro, ossia a garantire una massiccia disponibilità non solo di organi ma anche di corpi umani destinabili alla sperimentazione medica ed alla manipolazione genetica, e magari anche ad un turpe commercio?

In conclusione: ben lungi dall’essere un soluzione che bilancerebbe “le ragioni della libertà con quelle della solidarietà”, come si pretende, la normativa del “silenzio-assenso” lede non solo i diritti naturali dell’individuo ma anche il bene comune della società, trasformando una scelta di generosità personale (la donazione) in un obbligo sociale (l’esproprio d’ufficio) imposto mediante una procedura prevaricatrice e liberticida che spinge verso una pericolosissima china totalitaria.

L’automatismo burocratico del “silenzio-assenso”, infatti, presupponendo che il singolo individuo sia incapace di rinunciare al diritto di proprietà che ha sul proprio corpo a vantaggio di un. presunto obbligo di “solidarietà”, pretende che l’autorità imponga al cittadino una scelta “altruistica”.

Ma la “solidarietà” non può essere coercitiva né includere la disponibilità legale della vita delle persone, nemmeno col pretesto di salvare altre vite umane. “Il dono non lo si può presumere. Lo si può sollecitare e anche chiedere, ma il consenso dev’essere esplicito. Troppo facile sarebbe fare la carità con il corpo degli altri”, ha ammonito il moralista Ferdinando Batazzi (cfr. Avvenire, 13 gennaio 1996).

Non è con l’esproprio totalitario dei corpi che si risolverà l’emergenza-trapianti, ma con un’opera capillare di sensibilizzazione che non si limiti ad esortare i sani a donare gli organi, ma anche aiuti i malati ad accettare cristianamente il dolore e la morte stessa, senza promettere sbrigative procedure di rastrellamento di organi che produrranno solo diffidenza negli uni e delusione negli altri.