TRAPIANTI:
donazione di organi o esproprio statale dei corpi umani?
Breve analisi critica del disegno di legge in discussione
Il disegno di legge sul consenso alla donazione di organi approvato il 30 novembre 1995 dal Senato della Repubblica, modificando la vigente legge n. 644 del 2 dicembre 1975, stabilisce che le UnitĂ Sanitarie Locali inviino ad ogni cittadino italiano la richiesta di pronunciarsi, entro 90 giorni, sulla disponibilitĂ a donare i propri organi in caso di morte; ma qualora egli non risponda, il suo silenzio verrĂ interpretato ai sensi di legge come un implicito assenso: âLa mancata espressione di manifestazione di volontĂ equivale ad assenso alla donazioneâ (articolo 2, comma 4).
Come valutare la normativa proposta? Essa appare illecita sia moralmente che giuridicamente. In tale materia, infatti, è inammissibile proprio il principio su cui si basa: quello del âsilenzio-assensoâ, forma ipocrita di far valere la regola del âconsenso presuntoâ. Ricordiamo infatti che la presunzione di consenso è ammissibile solo nei casi in cui permette alla parte in causa piĂš debole (il singolo cittadino) di ottenere o difendere un diritto o beneficio dalla parte in causa piĂš forte (lâautoritĂ ). Allâopposto, nel nostro caso la presunzione di consenso viene a sostenere le pretese dellâautoritĂ sanitaria a danno della libertĂ del cittadino, costituendo quindi un metodo prevaricatore degno di uno Stato totalitario, non di uno Stato di diritto.
Ammettere che lo Stato, nel caso di mancato pronunciamento del cittadino, possa presumerne lâassenso alla donazione di organi, significa presupporre alcuni gravi princĂŹpi ben precisi:
- Primo, sâinsinua che lâautoritĂ statale possa imporre al cittadino di pronunciarsi obbligatoriarnente su un tema cosĂŹ personale e delicato come quello della donazione di organi. Bisogna invece obiettare che lo Stato non può obbligare lâindividuo a pronunciarsi sulla destinazione del proprio corpo. Tale destinazione, per diritto di natura, è materia rientrante nel campo strettamente personale del singolo, non coinvolge il bene comune della societĂ , e quindi non cade, di norma, sotto la giurisdizione dellâautoritĂ . Ă peraltro evidente che il pronunciamento sulla donazione, pur potendo essere sollecitato dallâautoritĂ per gravi motivi, deve in ogni caso restare facoltativo e quindi non può assolutamente essere reso obbligatorio per legge, come se costituisse una sorta di dovere sociale.
- Secondo, sâinsinua che lâindividuo non abbia diritto di disporre del proprio corpo (a meno che non lo rivendichi espressamente di fronte allâautoritĂ sanitaria); questo diritto apparterrebbe infatti allo Stato, che potrebbe destinare i corpi umani a scopi di âpubblica utilitĂ â; allâindividuo viene quindi implicitamente sottratta la potestĂ sul proprio corpo, per cui si deve parlare non di âdonazione di organiâ, bensĂŹ di esproprio di corpi. Bisogna invece obiettare che, di norma, lo Stato non può avanzare nessuna pretesa di determinare il destino del corpo umano, nemmeno rivendicandone il cadavere; fanno eccezione a questa regola solo i particolari e rari casi giĂ previsti per legge da esigenze di sanitĂ e di giustizia (ad esempio, per motivi dâigiene pubblica o per riscontro diagnostico richiesto dalla Magistratura).
- Terzo, si pretende che la famiglia del defunto non abbia nessun effettivo diritto in merito alla destinazione del cadavere del parente; con la normativa proposta, infatti, i familiari potranno far valere il loro parere solo nei rarissimi casi in cui sia impossibile documentare il âpronunciamentoâ del defunto (articolo 8, comma 2). Bisogna invece obiettare che la cura del cadavere spetta di diritto non allo Stato ma alla famiglia legittima, che può rivendicare ragioni non solo affettive ma anche giuridiche riguardo la destinazione del congiunto. Pertanto, la donazione di organi âpuò anche diventare illecita se viola i diritti e i sentimenti dei terzi cui spetta la cura del cadavereâ, per cui ânon dovrebbe essere permesso ai medici di intraprendere asportazioni o altri interventi su un cadavere, senza un accordo con coloro che ne sono i depositariâ, cioè con i parenti prossimi (PAPA PIO XII, discorso del 14. 5. 1956).
- Quarto, la normativa proposta viola la (tanto decantata) regola della par condicio. Da una parte, infatti, il cittadino che vorrĂ donare gli organi avrĂ la garanzia che la sua scelta venga rispettata, in quanto nemmeno i familiari potranno contrastarla; dallâaltra, invece, il cittadino che preferirebbe non donarli sarĂ privo di pari garanzia, in quanto basterĂ che non gli pervenga la richiesta, o che il suo rifiuto non arrivi a destinazione, o venga perduto dalle USL, perchĂŠ il suo corpo venga automaticamente destinato al prelievo. A rigore di giustizia, la regola che impone di rispettare la scelta di donare gli organi dovrebbe parimenti imporre di garantire il rifiuto di donare, anche se espresso col semplice silenzio.
Ribadiamo che è lo stesso metodo del âsilenzio-assensoâ a risultare illecito, in quanto impedisce al cittadino di fare una scelta veramente consapevole e libera, contravvenendo quindi al principio etico-sanitario del âconsenso responsabileâ.
Il Codice di Deontologia Medica (articoli 39, 40, 41), infatti, stabilisce che il paziente (e quindi anche il donatore) ha diritto di prendere una decisione adeguata alla propria dignitĂ di persona intelligente e libera, per evitare di trovarsi a subire situazioni che non ha effettivamente scelto; commentando il Codice, il dr. Roberto Salvinelli (coordinatore del Dipartimento di Scienze Medico-Legali dellâ UniversitĂ di Siena) precisa che gli interventi chirurgici sul corpo umano sono autorizzati solo se il paziente ha espresso un consenso esplicito ed anzi scritto: âIl paziente dovrĂ essere messo in grado di esercitare correttamente i suoi diritti, e quindi di formarsi una volontĂ che sia effettivamente tale, rispetto alle alternative che gli vengono proposte; (...) il consenso informato in forma scritta è dovere morale in tutti i casi in cui si rende opportuna una manifestazione inequivoca e documentata della volontĂ del pazienteâ (cfr. voce âConsensoâ, in Dizionario di Bioetica, a cura dellâIstituto Siciliano di Bioetica, Edizione Dehoniane, Bologna 1994, p. 181).
Anche il documento europeo di ontologia medica, approvato il 6 gennaio 1987 dal Congresso degli Ordini Medici dellâUnione Europea, ha dichiarato che ogni forma di dissenso dalla donazione va rispettata, per cui al âconsenso presuntoâ è preferibile il consenso esplicito.
Il Comitato Nazionale di Bioetica, nel suo documento su Informazione e consenso allâatto medico (20 giugno 1992), conferma che âil consenso del paziente (...) non può presumersi da parte del medico. (...) La manifestazione di volontĂ del paziente capace non può dunque essere in alcun modo surrogataâ, ad esempio mediante gli automatismi del âconsenso-assensoâ; âperchĂŠ sia valido, il consenso dellâinteressato devâessere personale, specifico e consapevole; (...) il consenso informato in forma scritta è dovere morale in tutti i casi in cui, per le particolaritĂ delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, si rende opportuna una manifestazione inequivoca e documentata della volontĂ del pazienteâ (pp. 9, 16, 32).
Orbene, se questa regola vale per una semplice richiesta di operazione chirurgica, a maggior ragione deve valere per la donazione di organi. (Resta quindi incomprensibile come questo stesso Comitato Nazionale di Bioetica, in un suo successivo documento sulla donazione di organi, abbia invece ammesso il principio del âsilenzio-assensoâ).
Infine, il Catechismo della Chiesa Cattolica, al § 2296, afferma che âil trapianto di organi non è moralmente accettabile se il donatore, o i suoi aventi diritto, non hanno dato il loro esplicito consensoâ.
NĂŠ si dica che questa procedura prevaricatrice sia giustificata per il fatto di essere preparata da una capillare opera dâinformazione. La giusta opera dâinformazione sul tema, infatti, viene ostacolata proprio dal metodo del âsilenzio-assensoâ, che:
1. impedisce la corretta informazione del cittadino, al quale verranno esposte solo le ragioni della donazione di organi, mentre probabilmente gli verranno slealmente nascoste le opposte ragioni (morali, giuridiche, sanitarie), non meno valide, che evidenziano gli oggettivi pericoli provocati dalla vigente procedura per lâespianto (morte presunta, morte anticipata, predazione di organi, profanazione di cadaveri, etc.);
2. impedisce quindi che il cittadino possa fare una scelta veramente consapevole e responsabile sulla destinazione del proprio corpo, dato che punta non tanto sul convincimento del singolo quanto sulla sua disattenzione o pigrizia o ignoranza; ad esempio, non può certo essere definita una decisione consapevole e responsabile quella che verrĂ presa dalle numerose persone che, per vari motivi (ignoranza, superficialitĂ , spensieratezza giovanile, disinteresse, fastidio burocratico, scaramanzia, labilitĂ psicologica, etc.) non si pronunceranno sulla richiesta di donazione, e che pertanto verranno inseriti automaticamente nellâelenco dei âdonatoriâ; inoltre, non sono previste garanzie per scongiurare il rischio di unâarbitraria presunzione di consenso nei casi in cui lâinteressato resti incolpevolmente ignaro della procedura;
3. mette il cittadino in una situazione della quale non ha piena coscienza e che quindi non ha liberamente scelto, per cui il destino del proprio corpo verrĂ consegnato allâautomatismo anonimo e burocratico dellâautoritĂ sanitaria; la dignitĂ dellâindividuo viene cosĂŹ sacrificata allâidolo dellâ âemergenza-donazioniâ;
4. costituisce un vero e proprio abuso di potere, come è stato rilevato dal cardinale Ersilio Tonini: âallâorigine del tramutamento del silenzio in assenso si può vedere un chiaro abuso di potere; ci si arroga il potere di sostituire la volontĂ dello Stato a quella del singolo, dando per supposta una delega del soggetto che non fu mai pronunciataâ (cfr. Avvenire, 22 gennaio 1996). Lâabuso viene messo in luce dalla contraddizione in cui cade lo stesso legislatore, che, da una parte, riconoscendo di non avere diritto di disporre degli organi del cittadino, ne chiede il consenso, mentre dallâaltra, se tale consenso non viene espresso in alcun modo, lo presuppone come se gli fosse dovuto per legge.
Non va dimenticato inoltre che il principio del âsilenzio-assensoâ è viziato dâincostituzionalitĂ in quanto contraddice lâart. 32 della Costituzione; lo ha ammesso la stessa relatrice sen. Alberti Casellati, dichiarando in unâintervista che âla Commissione Affari Costituzionali del Senato ha espresso parere contrario: infatti, in nome della solidarietĂ , si andrebbe contro i diritti inviolabili dei cittadiniâ (cfr. âLâInformazioneâ, 14. 2. 1995).
La donazione di organi - moralmente lecita solo se evita di attuarsi mediante forme di eutanasia - è veramente una donazione se avviene per scelta libera e consapevole del proprietario degli organi o dei tutori del cadavere. Con la procedura del âsilenzio-assensoâ, invece, la donazione verrĂ degradata ad atto obbligatorio in quanto âsocialmente dovutoâ e per giunta imposto dallo Stato mediante meschine omissioni, dissimulazioni, scorciatoie, trucchi.
Ben lungi dal favorire la âcultura della donazioneâ, questa procedura scorretta e prevaricatrice finirĂ col minare la credibilitĂ dellâautoritĂ sanitaria fomentando una diffusa e giustificata diffidenza verso il personale medico, che verrĂ facilmente sospettato di approfittarsi delle scorciatoie offerte dalla normativa per favorire quel commercio di organi che si pretende di voler in tal modo prevenire.
Questi sospetti vengono fin dâora fomentati dal fatto che, nonostante le richieste avanzate in senso contrario, la normativa proposta prescrive pene veramente blande per chi non rispetterĂ le procedure (articolo 5: âcon la reclusione da sei mesi a tre anni e con interdizione dallâesercizio della professione sanitaria fino a due anniâ).
A questo punto appare evidente che lâautomatismo della donazione è stato elaborato apposta per rendere ancor piĂš permissiva la giĂ inquietante procedura del prelievo di organi prevista dalla vigente legge sui trapianti. In una lettera inviata nel 1993 ai parlamentari (cfr. âFamiglia Domani flashâ, a. VI, n. 6), la nostra Associazione sollevò precise obiezioni a questa legge, evidenziando lâassurditĂ di un pronunciamento statale che non solo pretende di stabilire per legge il momento della morte, ma per giunta lo stabilisce in base a parametri strettamente materialistici e utilitaristici individuandolo nella âmorte cerebraleâ, criterio scientificamente dubbio (e difatti contestato da non pochi medici) scelto unicamente per facilitare lâespianto di alcuni organi che richiedono di essere prelevati quando il âdonatoreâ, pur non dando piĂš segni di attivitĂ cerebrale, ha però ancora in atto le altre funzioni vitali.
Le obiezioni che allora sollevammo ritornano oggi rafforzate, confermandoci nel fatto che, attraverso lâesproprio statale dei corpi umani, la politica sanitaria va orientandosi verso la legalizzazione dellâeutanasia.
La verifica di questo sospetto è presto fatta: lâ âemergenza-trapiantiâ riguarda solo poche migliaia di malati; per risolverla, quindi, basterebbe unâefficace e capillare campagna di sensibilizzazione che convincesse molte persone a proporsi (esplicitamente e per scritto) come donatori.
Ma allora, perchĂŠ mai varare una legge che richiederĂ un mastodontico e complicato meccanismo burocratico che registri milioni di âdonatori presuntiâ e ipotechi milioni di organi, molti dei quali inutilizzabili? Non sarĂ che questa procedura mira in realtĂ a ben altro, ossia a garantire una massiccia disponibilitĂ non solo di organi ma anche di corpi umani destinabili alla sperimentazione medica ed alla manipolazione genetica, e magari anche ad un turpe commercio?
In conclusione: ben lungi dallâessere un soluzione che bilancerebbe âle ragioni della libertĂ con quelle della solidarietĂ â, come si pretende, la normativa del âsilenzio-assensoâ lede non solo i diritti naturali dellâindividuo ma anche il bene comune della societĂ , trasformando una scelta di generositĂ personale (la donazione) in un obbligo sociale (lâesproprio dâufficio) imposto mediante una procedura prevaricatrice e liberticida che spinge verso una pericolosissima china totalitaria.
Lâautomatismo burocratico del âsilenzio-assensoâ, infatti, presupponendo che il singolo individuo sia incapace di rinunciare al diritto di proprietĂ che ha sul proprio corpo a vantaggio di un. presunto obbligo di âsolidarietĂ â, pretende che lâautoritĂ imponga al cittadino una scelta âaltruisticaâ.
Ma la âsolidarietĂ â non può essere coercitiva nĂŠ includere la disponibilitĂ legale della vita delle persone, nemmeno col pretesto di salvare altre vite umane. âIl dono non lo si può presumere. Lo si può sollecitare e anche chiedere, ma il consenso devâessere esplicito. Troppo facile sarebbe fare la caritĂ con il corpo degli altriâ, ha ammonito il moralista Ferdinando Batazzi (cfr. Avvenire, 13 gennaio 1996).
Non è con lâesproprio totalitario dei corpi che si risolverĂ lâemergenza-trapianti, ma con unâopera capillare di sensibilizzazione che non si limiti ad esortare i sani a donare gli organi, ma anche aiuti i malati ad accettare cristianamente il dolore e la morte stessa, senza promettere sbrigative procedure di rastrellamento di organi che produrranno solo diffidenza negli uni e delusione negli altri.